Statuto

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata “Chi Ama la Sicilia APS” 

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del  06/06/2016 e D. Lgs 117/2017  e nelle more della loro applicazione  tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Ed in conseguenza alla sua iscrizione ad un albo esistente per le associazioni di Promozione sociale l’acronimo “APS” è parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede legale in Palermo, via Trabucco 180 Edificio D c/o Unità Operativa di Educazione alla Salute Ospedale V. Cervello 90146 Palermo

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti interessati

 Art. 3 Scopi dell’associazione

 L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e scopi generali della associazione

L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  4. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

La associazione inoltre opererà per:

  1. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di  accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
  2. promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.

A tal fine l’associazione svolge anche le seguenti attività:

  1. attività di beneficenza e di volontariato attivo
  2. manifestazioni, feste, incontri, serate conviviali
  3. promozione di un’efficace protezione civile ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico, architettonico ed urbanistico, nonché della cultura popolare
  4. visite guidate e viaggi di studio in luoghi di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione  può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

Art. 5 I soci

Solo agli effetti nominali i soci si dividono in:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto,
  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato

Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all’associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

  • L’appartenenza all’Associazione implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
  • Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
  • a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione.
  • d) Partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
  • e) Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce  e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
  • f) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art.7 Partecipazione soci

  • E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
  • Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art.8 Tesseramento

  • I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 Quota annuale

  • I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 Esplulsione soci

  • I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  • a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
  • Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
  • I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Art. 11 Gli organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il comitato direttivo;
  • Il presidente
  • Il Collegio dei Sindaci (se eletto tenendo conto di quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D. Lgs.117/2017)
  • Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 12 L’Assemblea

L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13 Convocazione Assembleare

L’assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l’anno.  Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. La assemblea ordinaria dei soci:

  1. elegge il Presidente
  2. elegge il Comitato Direttivo;
  3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
  5. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  7. approva il programma annuale dell’associazione.
  8. Elegge Revoca i revisori dei conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri quando previsti;
  9. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L’assemblea Straordinaria

  • Delibera sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
  • Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 Regole assembleari

In prima convocazione l’assemblea, sia  ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei  presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a  maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione. la assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a  maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 Votazioni assembleari

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio  segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un  altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Il Consiglio Direttivo

 Art. 17 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 9, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 4 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente se non già eletto in assemblea.

Art. 18 Riunioni consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 Compiti consiglio direttivo

il consiglio direttivo:

–     redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

–     è responsabile della gestione amministrativa;

–     cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

–     redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

–     stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

–     delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

–     determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

–     svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Presidente consiglio direttivo

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

 Art. 21 Collegio sindacale

 Il Collegio Sindacale ( se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente

 Art. 22  Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

  1. a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
  2. b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
  3. c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea.
  4. d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.
  5. e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art.23 Gruppi di lavoro e circoli territoriali

L’associazione può strutturarsi in gruppi di lavoro tematici, aperti a tutti i soci  interessati, e in circoli territoriali.

Art. 24 . Sanzioni a carico dei soci

In case di violazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, nonché di inosservanza delle comuni regole di educazione, il Consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

  1. a) richiamo;
  2. sospensione dalle attività per un periodo non superiore a sei mesi;
  3. esclusione definitiva da socio dell’Associazione.

Contro le sanzioni l’interessato può, entro quindici giorni dalia data di notificazione del provvedimento, fare ricorso al Collegio dei probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 25 Patrimonio dell’Associazione

 Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:

  • Quote associative;
  • Contributi liberali dei soci;
  • Eventuali contributi pubblici;
  • Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo;
  • Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
  • Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

–    donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 26 Somme versate dai soci

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 27 Rendiconto economico-finanziario

 Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 28 Trascrizione rendiconto economico-finanziario

 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci .

Art.30 Liquidatore

In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017.